Con sentenza del 20 febbraio 2026, n. 338, il Tribunale di Siracusa, accertata la presenza negli atti di parte di precedenti giurisprudenziali inesistenti, ha ritenuto integrata la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Nel caso di specie, parte attrice, al fine di contrastare le eccezioni del convenuto, aveva inserito nelle proprie memorie – anche mediante citazioni virgolettate – alcuni passaggi asseritamente tratti da quattro provvedimenti della Corte di Cassazione.
Nel corso del processo è tuttavia è emerso non solo che tali citazioni non erano presenti nelle sentenze richiamate in atti (né in altri provvedimenti), ma anche che le stesse vertevano su vicende estranee all’oggetto del contendere.
Il Tribunale ha quindi avviato un percorso argomentativo volto a individuare la possibile origine dell’anomalia, concludendo che fosse evidente che la parte, nel predisporre l’atto processuale, doveva aver fatto uso di strumenti di Intelligenza artificiale, senza effettuare le opportune verifiche sulla attendibilità – o addirittura, in questo caso, sull’esistenza – delle fonti richiamate.
La prova dell’uso dell’intelligenza artificiale
Per giungere a questa conclusione, il giudice ha preliminarmente esaminato alcune ipotesi alternative, tra cui quella di un possibile malfunzionamento delle banche dati giuridiche.
Tale ricostruzione è stata tuttavia esclusa in quanto le sentenze richiamate in atti risultavano non presenti o con contenuto non inerente, circostanza incompatibile con un mero errore di indicizzazione.
È stata ritenuta non percorribile anche l’ipotesi dell’errore materiale della parte, in quanto le massime erano state elaborate ex novo, quindi non potevano essere state frutto di una mera svista o di un errore di trascrizione.
Rimanevano dunque due sole spiegazioni a quanto accaduto, entrambe estremamente gravi: l’invenzione deliberata oppure l’utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale.
Quanto all’invenzione deliberata, il Tribunale ha osservato che si tratterebbe di una violazione talmente grave da apparire inverosimile nel caso di specie, esponendo il difensore a conseguenze disciplinari sproporzionate rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo.
L’ipotesi più coerente con l’accaduto risulta essere, quindi, che il difensore si sia avvalso dell’AI generativa, non rendendosi conto che lo strumento utilizzato non ha restituito informazioni tratte da provvedimenti esistenti, bensì ha – appunto – generato dei contenuti solo apparentemente attendibili.
La condotta esigibile dall’operatore del diritto
È interessante notare come il Tribunale abbia sottolineato che il funzionamento degli strumenti di AI costituisce ormai fatto noto, acquisito dalla generalità dei consociati e la cui conoscenza è certamente esigibile dall’avvocato.
In altre parole, il professionista del diritto non può non essere consapevole del fatto che i modelli di Intelligenza artificiale generativa sono meri “strumenti di generazione automatica del linguaggio…” che “…si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili…”.
È dunque doverosa la verifica dell’attendibilità dei risultati ottenuti nonché il raffronto delle fonti, mediante consultazione di banche dati, repertori ufficiali e CED della Corte di Cassazione.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
L’omissione di tali verifiche e l’uso acritico dell’Intelligenza artificiale è suscettibile di aggravare sensibilmente le attività processuali delle controparti e del giudice, costringendo i soggetti coinvolti al controllo puntuale delle citazioni e, ancor più paradossalmente, a formulare controdeduzioni su precedenti che nemmeno esistono.
Ecco perché, nella sentenza in parola, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto particolarmente grave la condotta della parte che ha citato precedenti giurisprudenziali inesistenti, condannandola d’ufficio al risarcimento del danno ex art. 96, c.3, c.p.c.
Responsabilità disciplinare dell’avvocato per uso improprio dell’AI
La pronuncia si inserisce in un più ampio orientamento volto a valorizzare i doveri di lealtà e correttezza processuale, con possibili riflessi anche sul piano disciplinare.
In un caso analogo a quello affrontato dal Tribunale di Siracusa, il TAR Lombardia (sez. V, sentenza 21 ottobre 2025, n. 3348) ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine professionale competente, rilevando come l’uso non controllato di strumenti di Intelligenza artificiale possa integrare violazione dei doveri di lealtà e probità richiesti all’avvocato.
La decisione evidenzia, dunque, come l’impiego di tecnologie innovative non attenui, ma anzi rafforzi, il perimetro degli obblighi professionali, imponendo all’operatore del diritto un controllo rigoroso sulle fonti e sui contenuti degli atti difensivi.
