Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2026, n. 6482 – Pres. Cirillo – Rel. Penta
Decreto ingiuntivo – Opposizione – Atto introduttivo – Vizi della editio actionis – Sanatoria – Integrazione – Introduzione di domande nuove o ulteriori rispetto a quelle inizialmente formulate – Inammissibilità
Massima: “In caso di atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo carente o incompleto sotto il profilo della editio actionis, nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. possono essere integrate le allegazioni poste a fondamento delle domande proposte, mentre è inammissibile l’introduzione di un autonomo oggetto del decidere, ulteriore rispetto a quello originariamente prospettato”.
CASO
Emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di servizi informatici, la società debitrice proponeva opposizione, notificando un atto di citazione del quale era rilevata la nullità per incompletezza della editio actionis in relazione alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento; nel termine concesso ex art. 164 c.p.c., l’opponente non si limitava a integrare detta domanda, ma introduceva anche quella di condanna della controparte al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Cremona dichiarava improcedibile l’opposizione in quanto tardiva, ritenendo che l’integrazione effettuata dall’opponente avesse efficacia ex nunc.
Riformando la sentenza di prime cure, la Corte di appello di Brescia accoglieva l’opposizione, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della società fornitrice e la condannava sia a restituire quanto ricevuto in forza del decreto ingiuntivo, sia a risarcire il danno liquidato.
La pronuncia di secondo grado era impugnata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, nel termine concesso per integrare l’atto di citazione nullo per vizi della editio actionis ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non possono essere formulate domande nuove o diverse rispetto a quelle proposte con l’atto introduttivo.
QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha individuato i limiti al potere di integrazione della domanda conseguente a un vizio della editio actionis, sulla base di quanto previsto dall’art. 164 c.p.c.
La peculiarità della pronuncia risiede anche nel fatto che, nella fattispecie esaminata, la domanda da integrare era quella riconvenzionale formulata con l’atto di citazione dalla società che aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cremona.
Infatti, nell’opposizione a decreto ingiuntivo – che non costituisce un giudizio di impugnazione, ma un ordinario giudizio di cognizione, giacché il thema decidendum non è limitato alla verifica della validità o meno del provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, ma si estende all’accertamento dell’an e del quantum della pretesa creditoria – si assiste a una formale inversione dei ruoli delle parti, visto che il debitore opponente assume la veste di attore, mentre il creditore opposto quella di convenuto.
A ciò non corrisponde, tuttavia, un’alterazione delle ordinarie regole processuali.
Tanto l’opponente quanto l’opposto, infatti, possono avvalersi dei medesimi poteri e restano soggetti agli stessi oneri di allegazione e di prova che spettano, rispettivamente, al convenuto e all’attore: per questo motivo, per esempio, il creditore opposto – formalmente convenuto – che intende chiamare in causa un terzo non può limitarsi a farne dichiarazione nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma deve chiedere l’autorizzazione del giudice, alla stregua di quanto previsto (prima) dall’art. 183, comma 4, c.p.c. e (ora) dall’art. 171-ter, n. 1), c.p.c.
Proprio in ragione del fatto che l’opposizione ex art. 645 c.p.c. non si configura come un giudizio di impugnazione, è stato escluso che il termine per la sua introduzione sia tassativo e inderogabile, sicché, essendo dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto, se deve considerarsi nullo il decreto ingiuntivo con il quale il giudice abbia fissato un termine inferiore rispetto a quello di legge, non lo è, al contrario, il provvedimento monitorio che ne indichi uno superiore, dal momento che l’ingiunto non ne soffre alcun pregiudizio, ma ne trae addirittura vantaggio, non dovendo proporre l’opposizione nel minore termine previsto dall’art. 641 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2026, n. 11447).
Per quanto concerne, invece, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la giurisprudenza ha sottolineato che quello ordinario di quaranta giorni, previsto dal comma 1, decorre dal momento in cui l’opponente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio, precedentemente mancata per irregolarità della notificazione, per forza maggiore o per caso fortuito, mentre per il decorso di quello finale di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, previsto dal comma 3, non rileva la conoscenza – legale o effettiva – del decreto ingiuntivo, ma, in caso di espropriazione forzata, la notificazione all’intimato dell’atto di pignoramento (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2026, n. 6702).
Tornando al caso di specie, l’opponente aveva regolarmente notificato l’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione nel termine prescritto dall’art. 641 c.p.c., ma era stata riscontrata la necessità di integrarlo per un vizio della editio actionis in relazione alla proposta domanda riconvenzionale (di risoluzione del contratto per inadempimento), con conseguente concessione di un termine ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c.
L’assolvimento dell’onere di integrazione, come osservato dai giudici di legittimità, non influiva sulla ritualità e sull’ammissibilità dell’opposizione, perché, sebbene, in linea di principio, la sanatoria della nullità non operi retroattivamente, producendosi gli effetti sostanziali e processuali della domanda non dalla prima notificazione, ma nel momento in cui si realizza la fattispecie sanante, ciò vale solo nelle ipotesi – da considerarsi di scuola – nelle quali il vizio della editio actionis sia così grave da impedire concretamente di determinare l’oggetto della domanda e il diritto fatto valere, giacché, in questi casi, l’individuazione del diritto azionato (solo) a seguito dell’integrazione configurerebbe l’avvio ab imis di un nuovo processo.
Se, invece, la nullità consegue all’incompleta allegazione dei presupposti sostanziali della fattispecie dedotta in giudizio (che non risulta correttamente delineata), ma ciononostante la domanda è perfettamente intellegibile nel suo contenuto e nelle sue finalità, non vi è ragione di escludere che la sanatoria ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. esplichi completamente i propri effetti, senza, peraltro, consentire alla parte di evitare le decadenze e le preclusioni frattanto maturate, ovvero di essere rimessa in termini rispetto a poteri e facoltà già consumatisi (come, del resto, è espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 164 c.p.c.).
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, l’opponente aveva dedotto, a fondamento della propria azione, l’inadempimento della controparte rispetto alle obbligazioni convenzionalmente assunte, quale ragione giustificatrice della invocata risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa e della conseguente insussistenza del credito per il soddisfacimento del quale era stato proposto il ricorso monitorio.
Non erano state specificate, tuttavia, le ragioni della gravità del dedotto inadempimento, motivo per cui era stato concesso un termine per integrare la domanda.
In sede di integrazione, la società opponente non si era limitata a fornire le specificazioni in ordine a detto aspetto, ma aveva, altresì, introdotto una richiesta di risarcimento danni (che, invero, non erano stati nemmeno allegati nell’atto introduttivo) non inserita nell’atto di citazione e che si poneva in termini di autonomia rispetto a quella di risoluzione del contratto.
È pacifico, infatti, che la domanda di risarcimento del danno può essere proposta sia congiuntamente a quella di risoluzione, sia separatamente da essa, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento di quella di risoluzione del contratto, visto che la decisione dell’una non è in correlazione logico-giuridica con l’altra, né è ravvisabile un rapporto di subordinazione (Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36497; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2023, n. 22277; Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14172; Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2023, n. 10429; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8993; Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2020, n. 11348).
Da ciò, la Corte di cassazione ha fatto discendere che:
- non poteva essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, essendo stato tempestivamente assolto l’onere di integrazione in merito a una domanda comunque sufficientemente individuata quanto ai suoi elementi essenziali già nell’atto introduttivo del giudizio (non ricorrendo, pertanto, quella situazione di assoluta indeterminatezza e indeterminabilità che avrebbe potuto condurre a un esito opposto) e dovendo dichiararsi la nullità dell’atto introduttivo soltanto allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, sicché, quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l’improponibilità solo di quelle e non anche la nullità dell’atto di citazione nella sua interezza;
- doveva, invece, considerarsi inammissibile l’introduzione di nuovi petita (nel caso di specie, rappresentati dalla domanda di risarcimento del danno), in quanto in sede di integrazione della editio actionis non è consentito determinare tardivamente un ampliamento del thema decidendum rispetto a quello inizialmente prospettato.
Da ultimo, va rammentato che l’art. 645 c.p.c. è stato modificato dal d.lgs. 164/2024, nella parte in cui, al comma 1, indicava la citazione quale atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: tale riferimento è stato eliminato, visto che, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 281-decies c.p.c. (anch’esso aggiunto dal d.lgs. 164/2024), l’opposizione va promossa nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (che si introduce con ricorso, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c.) quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, fermo restando che, anche non ricorrendo tali presupposti, l’opponente può sempre optare per il rito semplificato (purché la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica). La forma del ricorso, quale atto introduttivo del giudizio di opposizione, è senz’altro necessaria, altresì, quando sia competente il giudice di pace, al quale la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (art. 316, comma 1, c.p.c.).
In ogni caso, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale maturata con riguardo al rito laburistico (ci si riferisce, in particolare, a Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353), i principi affermati con la sentenza annotata debbono reputarsi estensibili anche all’ipotesi in cui la causa sia stata introdotta con ricorso, invece che con atto di citazione.
