Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31447 – Pres. De Stefano – Rel. Saija
Precetto – Indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo – Assenza – Invalidità del precetto – Conoscenza aliunde da parte del debitore – Sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo – Insussistenza
Massima: “Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che – dopo la sua emanazione – ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che del provvedimento l’intimato abbia acquisito aliunde), l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi“.
CASO
Il debitore opponeva ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c. l’atto di precetto notificatogli, lamentando la mancata menzione del provvedimento che aveva dichiarato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo – avverso il quale era pendente il giudizio di opposizione dallo stesso ritualmente introdotto ex art. 645 c.p.c. – posto a fondamento dell’intimazione.
Il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione, dichiarando nullo il precetto, con sentenza che veniva impugnata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la menzione del provvedimento che ha consentito al decreto ingiuntivo di assumere la qualifica di titolo esecutivo successivamente alla sua emissione, in qualunque sede sia stato pronunciato, è sempre indispensabile, a pena di nullità del precetto, indipendentemente dal fatto che il debitore ne abbia avuto conoscenza aliunde, trattandosi di circostanza che non vale a sanare l’invalidità prodottasi.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota è intervenuta in un caso in cui il creditore, ottenuto un decreto ingiuntivo avverso il quale era stata proposta opposizione e che era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del relativo giudizio ai sensi dell’art. 648 c.p.c., aveva intimato il pagamento dell’importo dovuto con atto di precetto nel quale non erano stati indicati gli estremi dell’ordinanza che aveva reso esecutivo il provvedimento monitorio; sicché il debitore intimato, lamentando la violazione della regola dettata dall’art. 654, comma 2, c.p.c. aveva opposto il precetto ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno disatteso la censura con cui il ricorrente aveva denunciato il mancato rispetto della struttura bifasica delle opposizioni esecutive, in quanto non era stato concesso il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Tale struttura bifasica, infatti, riguarda solo le opposizioni proposte dopo che l’esecuzione è già stata avviata con il pignoramento (che, a termini dell’art. 491 c.p.c., segna l’inizio dell’espropriazione forzata) e, dunque, quando vi è un giudice che la presiede, il quale viene adito con ricorso e, una volta pronunciati i provvedimenti urgenti (tipicamente diretti a sospendere l’esecuzione), fissa il termine entro il quale dev’essere radicato il giudizio di merito, destinato a concludersi con la sentenza che accoglie o rigetta l’opposizione.
Premesso che il rispetto della struttura bifasica è considerato essenziale dalla giurisprudenza (si veda, per esempio, Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451), l’opposizione preventiva all’esecuzione o agli atti esecutivi non può, per definizione, parteciparne, perché, mancando un giudice dell’esecuzione, non è possibile indirizzare a lui il ricorso e svolgere innanzi a lui la fase preliminare, sicché l’opposizione ha ingresso con l’atto introduttivo del giudizio – di merito – in cui si compendia, che, da solo, ne determina la pendenza.
In secondo luogo, la Corte di cassazione ha analizzato la funzione che assolve la menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, per effetto di quanto disposto dall’art. 654, comma 2, c.p.c.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, detta menzione ha lo scopo di esonerare il creditore dal notificare nuovamente il decreto ingiuntivo già notificato al debitore ai sensi dell’art. 643 c.p.c. quando non era ancora dotato di esecutività (non essendo, come tale, qualificabile come titolo esecutivo): la mancata indicazione in precetto del successivo provvedimento che ha concesso l’esecutorietà equivale, dunque, alla mancata notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c.
Avendo riguardo all’ipotesi del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per effetto di mancata opposizione, cioè ai sensi dell’art. 647 c.p.c., si potrebbe essere indotti a ritenere che la menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà ha la funzione – prettamente informativa – di consentire all’intimato di individuare inequivocamente l’obbligazione da adempiere e il titolo esecutivo azionato e, quindi, inferirsene che la sua omissione non dovrebbe comportare l’invalidità dell’intimazione ogni volta che il debitore sia stato in grado di conoscere con esattezza il creditore, il credito di cui venga intimato il pagamento e il titolo che lo sorregge, essendo stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto.
Seguendo questa tesi e visto che, in caso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il debitore opponente non può non essere a conoscenza dell’ordinanza che l’ha accordata, essendo stata emessa in un giudizio dallo stesso promosso e nel quale è parte costituita, dovrebbe concludersi che la sua mancata menzione non provoca alcuna lesione del diritto di difesa idonea a sorreggere un’opposizione agli atti esecutivi.
La Corte di cassazione ha smentito questa impostazione, confermando che l’omissione della formalità in questione equivale sempre e comunque alla mancata notifica del titolo esecutivo, che costituisce vizio insanabile delle attività preliminari e propedeutiche all’avvio dell’esecuzione.
La disposizione recata dall’art. 654, comma 2, c.p.c., infatti, ha portata generale ed è applicabile in tutti i casi nei quali un decreto ingiuntivo acquisisce efficacia esecutiva successivamente alla sua emissione e non solo in conseguenza della sua mancata opposizione (ossia nella fattispecie considerata dall’art. 647 c.p.c.).
Lo conferma il comma 1 del medesimo art. 654 c.p.c., che, richiamando l’art. 653 c.p.c., fa riferimento alle ipotesi di esecutorietà disposta con la sentenza che ha rigettato l’opposizione o con l’ordinanza di estinzione del relativo processo, che, al pari di quella contemplata dall’art. 648 c.p.c., presuppongono l’introduzione del giudizio di cui all’art. 645 c.p.c. da parte dell’ingiunto e, dunque, la sicura conoscenza da parte sua del provvedimento in questione.
Pertanto, il dato normativo smentisce l’assunto in base al quale il fatto che il debitore intimato sia parte del procedimento nel cui ambito è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo – e, come tale, non possa non avere già conoscenza del provvedimento cui si riferisce l’art. 654, comma 2, c.p.c. – vale a esonerare il creditore dall’assolvere l’incombente ivi prescritto.
Non rileva, dunque, la conoscenza dell’ordinanza che ha concesso l’esecutorietà del decreto ingiuntivo acquisita dall’intimato aliunde, quand’anche sia riconducibile alla sua partecipazione al giudizio in cui la stessa è stata pronunciata.
La formalità imposta dalla legge, infatti, prima ancora che una funzione di carattere informativo, ne riveste una di carattere sostitutivo ovvero surrogatorio, essendo diretta a fare le veci della notifica del titolo esecutivo, che, da un lato, è prevista come condizione propedeutica all’avvio dell’azione esecutiva e, dall’altro lato, può essere omessa dal creditore proprio se e in quanto il precetto contenga la menzione prescritta dall’art. 654, comma 2, c.p.c.
L’invalidità del precetto, dunque, non deriva da un vizio formale, bensì procedurale, rappresentato dalla mancata preventiva notifica del titolo esecutivo imposta dall’art. 479 c.p.c.: il vizio di cui si discute, pertanto, comporta una lesione autoevidente del diritto di difesa dell’intimato, giacché determina la definitiva soppressione delle prerogative difensive a lui riconosciute in relazione alle peculiarità del processo esecutivo, predicabile ogni volta che l’error in procedendo abbia avuto per effetto di privare la parte di una facoltà, di una possibilità di scelta, di un termine a difesa, a prescindere dall’uso che – in concreto – la parte interessata avrebbe potuto fare di quella facoltà, di quella possibilità o di quel termine (così Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2025, n. 21838).
Sotto questo profilo, la Corte di cassazione evidenzia anche come, nonostante l’opposizione proposta dal debitore avverso l’atto di precetto, non possa nemmeno parlarsi di sanatoria dell’atto invalido per raggiungimento dello scopo, visto che:
- può essere sanato in questo modo lo svolgimento di un’attività nulla, ma non il mancato svolgimento di un’attività dovuta;
- la conoscenza, da parte dell’intimato, del provvedimento che ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo non scaturisce dal precetto (che non ne fa menzione), ma origina da un fatto a esso esterno, qual è la partecipazione a un processo diverso da quello destinato a incardinarsi in caso di mancato adempimento dell’obbligazione di cui è stato intimato il pagamento, che non vi si sovrappone e che rimane da esso nettamente distinto.
Non si tratta, dunque, di un atto invalido che comunque raggiunge lo scopo, così scongiurando la sua nullità ex art. 156, comma 3, c.p.c., ma di un atto che si rivela definitivamente inidoneo a conseguirlo, poiché la conoscenza che dovrebbe assicurare non viene acquisita attraverso di esso, nonostante la sua non conformità al modello legale, ma in virtù di circostanza del tutto estranea.
Ragionando diversamente, per i giudici di legittimità, dovrebbe concludersi che, ogni volta che l’esecutorietà del decreto ingiuntivo sia stata concessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la nullità del precetto per violazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c. non potrebbe mai essere dichiarata, poiché l’intimato non potrebbe non conoscere il provvedimento che l’ha disposta.
Ma una simile conclusione, come già rilevato, contrasta con la portata della disposizione, che, attraverso il richiamo contenuto nel comma 1 dell’art. 654 c.p.c., dimostra che la menzione del provvedimento che ha dichiarato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo è sempre necessaria, anche quando intervenga nel corso o all’esito del giudizio di opposizione promosso dall’esecutato.
Per i giudici di legittimità, in definitiva, la natura inderogabile della regola sancita dall’art. 479 c.p.c., che impone la notifica del titolo esecutivo quale atto preliminare e propedeutico all’avvio dell’esecuzione forzata, salvo che la legge disponga diversamente, impone di rispettare sempre e comunque la prescrizione formale imposta dall’art. 654, comma 2, c.p.c., proprio per la sua natura surrogatoria rispetto a detta notifica.
