La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 ottobre 2023, n. 29333, ha stabilito che deve essere condannata al risarcimento dei lavoratori la società datrice che non ha rispettato il termine per l’assunzione fissato in un verbale di conciliazione ad hoc, risultando irrilevante il fatto che in quel documento sia prevista la sottoposizione dei lavoratori ad una visita medica, atteso che nell’accordo transattivo era chiarito che il riferimento alla visita preassuntiva non poteva qualificarsi come condizione sospensiva dell’obbligazione assunta dall’azienda verso i tre lavoratori.
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