Il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, intervenendo, tra l’altro, sull’utilizzo dei sistemi di IA nei rapporti di lavoro, nella salute e sicurezza, nella formazione professionale, nei servizi per l’impiego e nella disciplina dell’equo compenso.
In particolare, sono di interesse le disposizioni contenute nel Capo III, che prevedono obblighi organizzativi, informativi e formativi, assumono particolare rilievo per datori di lavoro, professionisti, ordini professionali, consulenti e soggetti pubblici o privati coinvolti nei servizi al lavoro.
L’art. 41 disciplina la tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale, precisando che, nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, il datore che utilizza sistemi di IA deve garantire che le decisioni finali sulla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto non siano adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato. Il divieto riguarda anche i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni. Pertanto, la decisione definitiva deve restare sempre riservata a una persona fisica, chiamata a esercitare un potere effettivo e autonomo, non meramente formale.
Viene puntualizzato che il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto, di conseguenza il datore non può legittimare una decisione integralmente automatizzata facendo leva sull’accettazione del dipendente o del candidato.
Il decreto chiarisce che non rientrano tra le decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando determinino la mancata ammissione del candidato alle fasi successive della selezione.
L’art. 41, ancora, impone che l’uso dell’IA avvenga nel rispetto della dignità, della riservatezza e del principio di non discriminazione.
Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis, D.Lgs. n. 152/1997.
Inoltre, il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a ottenere una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza del sistema di IA e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati e le garanzie previste dagli artt. 13, 15 e 22, Regolamento (UE) 2016/679. La violazione del divieto di decisione interamente automatizzata produce conseguenze particolarmente incisive: il licenziamento adottato in violazione del comma 1 è nullo e sono nulle anche le altre decisioni datoriali assunte in contrasto con la medesima disposizione.
L’art. 42 affronta il rapporto tra IA e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero del Lavoro, nell’ambito delle competenze riconosciute dal D.Lgs. n. 81/2008, deve assicurare il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di IA nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La norma impone di considerare l’IA anche all’interno della valutazione dei rischi: quando i sistemi incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza, il loro utilizzo dev’essere valutato nel DVR, ex art. 28, D.Lgs. n. 81/2008.
I datori di lavoro sono, inoltre, tenuti ad assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’uso dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il Ministero è chiamato anche a promuovere l’utilizzo responsabile dell’IA come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l’INL e con gli altri soggetti istituzionali competenti.
- L’art. 47 introduce un obbligo formativo specifico per le professioni. I corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli Ordini professionali devono includere percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, comprendendo:
- profili tecnici, relativi al funzionamento dei sistemi, alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dell’IA nel settore professionale di riferimento;
- profili giuridici, con attenzione al Regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- profili deontologici, relativi alle responsabilità del professionista, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico.
È previsto un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, da definire secondo le regole della categoria. La disciplina si applica anche ai percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate di cui alla Legge n. 4/2013, quando l’attività professionale presenti profili legati all’uso dell’IA.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 aprile 2027, Consigli nazionali, Ordini, Collegi e organismi competenti devono adeguare regolamenti e atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua.
L’art. 48, relativo all’utilizzo dell’IA nei servizi per il lavoro, prevede che le Amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati possono utilizzare sistemi di IA per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, sempre nel rispetto della normativa europea e nazionale, e garantendo supervisione umana, trasparenza delle decisioni e tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Infine, l’art. 49 contiene disposizioni sull’equo compenso: l’utilizzo di sistemi di IA da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della Legge n. 49/2023, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema utilizzato in base al regolamento IA.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 23 ottobre 2027, dovranno essere integrati i decreti sui parametri professionali e quelli rilevanti ai fini dell’equo compenso, con l’individuazione dei criteri utili alla modulazione.
