Terzo settore: in Gazzetta il decreto che definisce le procedure relative al RUNTS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore», che apporta modifiche al decreto 15 settembre 2020, recependo le novità dell’art. 4, Legge n. 104/2024 e del D.L. n. 84/2025.

La principale novità del Decreto consiste nell’introduzione, ad opera dell’art.8, comma 2-bis, D.M. n. 106/2020, della figura di delegato del rappresentante legale, un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

Sono previste 2 tipologie di delega, conferibili e revocabili online tramite il portale:

  1. alla compilazione e invio: il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; spetta al delegante la sottoscrizione della distinta e l’assunzione di responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  2. alla compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’istanza, assumendosi la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (se gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

La delega può riguardare istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci.

Il Decreto, inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti, introduce ulteriori novità:

  • modifica del termine per il deposito dei bilanci, non più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • aggiornamento annuale dei dati sociali: le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno, solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. L’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori è esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificando l’art.8, comma 6, lett. r), D.M. n. 106/2020.
  • procedure per l’acquisto di personalità giuridica: viene modificato l’art. 17, D.M. n. 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente;
  • cancellazione dal RUNTS: viene introdotta l’ipotesi dell’ente che, deliberato lo scioglimento, non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie (all’art. 23, comma 1, lett. a-bis). La cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio RUNTS;
  • devoluzione del patrimonio: sono dettagliate le procedure, distinguendo i casi di cancellazione e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente;
  • comunicazioni e notifiche: il portale RUNTS è il canale prioritario di comunicazione tra enti e uffici del RUNTS; è contemplato l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal Registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Inoltre, viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo PEC;
  • comitati: accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni è prevista anche quella del comitato, che, assumendo la qualifica di ETS, potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22, CTS, la personalità giuridica;
  • modelli standard di statuto: per poter ridurre i tempi procedimentali, l’ente dovrà indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6, D.M. n. 2/2026).

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