La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 giugno 2026, n. 18760, ha stabilito che il superminimo è assoggettato alla regola generale dell’assorbibilità, salvo che il lavoratore dimostri l’esistenza di uno specifico titolo individuale o collettivo che ne preveda la non assorbibilità. Tale onere probatorio non deriva da una presunzione legale di assorbimento, ma dalla necessità di provare il fatto costitutivo del diritto al mantenimento dell’emolumento. Ne consegue che il protratto mancato assorbimento nel corso del rapporto non è di per sé sufficiente a configurare una rinuncia datoriale al relativo potere né un uso aziendale.
Il caso
La controversia trae origine dal ricorso di 2 lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro, che aveva progressivamente assorbito i superminimi individuali riconosciuti al momento dell’assunzione. I dipendenti avevano contestato la legittimità della condotta datoriale, chiedendo la restituzione delle somme ritenute indebitamente trattenute.
Dopo una pronuncia favorevole in primo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva respinto le domande, ritenendo applicabile il principio generale dell’assorbimento in assenza di un autonomo titolo che garantisse il mantenimento del trattamento economico aggiuntivo. I giudici territoriali avevano, inoltre, escluso che le disposizioni dei CCNL successivi al riconoscimento dei superminimi potessero modificarne retroattivamente la disciplina e che fosse stata dimostrata l’esistenza di una prassi aziendale di non assorbimento.
I lavoratori hanno, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che non esistesse una presunzione legale di assorbibilità e che spettasse al datore di lavoro dimostrare la legittimità della riduzione. Hanno, inoltre, evidenziato che i superminimi non erano stati assorbiti per un periodo compreso tra 6 e 10 anni, circostanza che, a loro avviso, avrebbe dimostrato la volontà aziendale di mantenerli stabilmente o l’esistenza di un uso aziendale favorevole.
Infine, hanno contestato l’interpretazione delle clausole dei rinnovi del CCNL Metalmeccanica industria del 2008, 2009 e 2012, sostenendo che le disposizioni sul non assorbimento dovessero applicarsi anche ai superminimi riconosciuti anteriormente.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che il superminimo individuale, inteso come eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi contrattuali, è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi, salvo diversa previsione individuale o collettiva. In particolare, la Cassazione precisa che, in caso di riconoscimento di una qualifica superiore, il superminimo può essere assorbito dagli incrementi economici previsti per la nuova qualifica, a meno che sussista un titolo che ne escluda l’assorbimento. L’onere di dimostrare tale titolo grava sul lavoratore che rivendica il mantenimento dell’emolumento.
La Corte chiarisce, tuttavia, che questa regola non deriva da una presunzione legale in senso tecnico, ai sensi dell’articolo 2728, c.c., ma dall’applicazione degli ordinari principi sull’onere della prova: chi pretende il riconoscimento del superminimo come componente non assorbibile deve allegare e dimostrare l’esistenza della pattuizione individuale, della clausola collettiva o di un diverso titolo derogatorio. L’accertamento dell’esistenza di tali accordi e l’interpretazione della loro effettiva portata sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in Cassazione attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Quanto al prolungato mancato assorbimento del superminimo, la Suprema Corte esclude che tale circostanza sia automaticamente decisiva per dimostrare la rinuncia datoriale all’assorbimento. Il comportamento mantenuto dall’azienda per 6 o 10 anni rappresenta un elemento da valutare insieme agli altri indizi, ma non determina necessariamente il riconoscimento di un diritto alla conservazione del trattamento aggiuntivo. La Corte ribadisce, inoltre, che, per configurare un uso aziendale, è necessario accertare l’esistenza di una condotta datoriale favorevole, costante e generalizzata, idonea a incidere sui rapporti individuali di lavoro. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso tale presupposto, valorizzando la progressiva riduzione dei superminimi e l’assenza di elementi univoci che dimostrassero la stabilizzazione del trattamento più favorevole. Tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati dai ricorrenti.
Un ulteriore profilo riguarda l’efficacia delle clausole dei contratti collettivi sopravvenuti. Secondo la Cassazione, le disposizioni contenute nei rinnovi del CCNL metalmeccanici a partire dal 2008, relative agli aumenti dei minimi tabellari e al loro rapporto con gli incrementi individuali o collettivi, non possono essere interpretate come automaticamente modificative delle pattuizioni individuali precedentemente perfezionate. La formulazione delle clausole non contiene, infatti, un’espressa previsione idonea a trasformare i superminimi già riconosciuti e originariamente assorbibili in emolumenti non assorbibili. Neppure il riferimento ad aumenti che siano stati concessi o riconosciuti è sufficiente a dimostrare la volontà delle parti collettive di incidere sugli assetti retributivi preesistenti. A conferma di tale interpretazione, la Corte richiama la disciplina collettiva del 2016, nella quale il rapporto tra aumenti tabellari e incrementi individuali viene espressamente coordinato con la data del loro riconoscimento.
La Cassazione ha, pertanto, rigettato integralmente il ricorso dei lavoratori, confermando la legittimità dell’assorbimento accertata dai giudici di merito.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
