Retribuzione costituzionalmente adeguata e contrattazione collettiva

La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 923/2025 si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a verificare la conformità dei trattamenti retributivi ai principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. 36, Cost., affrontando il tema, ormai centrale nella prassi applicativa, della tenuta del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari quale parametro di adeguatezza salariale e ribadendo la legittimità del ricorso a contratti collettivi di settori affini quali criteri sostitutivi di valutazione, con un approccio che si colloca nel solco degli arresti più recenti della Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore, socio di cooperativa, volto a ottenere il riconoscimento di differenze retributive sul presupposto dell’inadeguatezza del trattamento economico percepito in applicazione del CCNL Servizi Fiduciari, ritenuto non conforme ai parametri costituzionali, domanda accolta in primo grado mediante individuazione quale parametro sostitutivo del CCNL Proprietari di Fabbricati livello D1, con conseguente condanna della cooperativa al pagamento delle differenze retributive. Come vedremo, la Corte d’Appello conferma la decisione integralmente e respinge in modo sistematico tutti i motivi di gravame articolati dalla società appellante, offrendo un quadro motivazionale di particolare interesse per gli operatori del diritto del lavoro, soprattutto con riferimento a 3 snodi fondamentali:

  1. la decorrenza della prescrizione nei rapporti dei soci lavoratori di cooperativa;
  2. i criteri di valutazione della retribuzione costituzionalmente tutelata;
  3. l’individuazione del CCNL come parametro di riferimento.

In primo luogo, la Corte affronta il tema della prescrizione dei crediti retributivi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che supera la tradizionale distinzione fondata sulla stabilità reale del rapporto e riconosce anche al socio lavoratore una condizione di incertezza della tutela tale da giustificare la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto, valorizzando il concetto di metus e la non predeterminabilità della tutela applicabile in caso di recesso datoriale. Conseguentemente, il termine quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto, soluzione che incide in modo significativo sulla gestione del contenzioso, non solo in materia cooperativistica, e che rafforza la posizione del lavoratore sotto il profilo dell’effettività della tutela creditizia.

In secondo luogo, il Collegio sviluppa un’articolata ricostruzione dei criteri di verifica della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, chiarendo come il giudizio ex art. 36, Cost., non possa essere condotto in modo astratto né limitato al confronto interno al singolo CCNL applicato, ma richieda una valutazione comparativa ancorata alla dinamica salariale complessiva del mercato di riferimento, attraverso il raffronto con altri CCNL stipulati da organizzazioni rappresentative e riferiti a settori affini o a mansioni omogenee, raffronto che non mira ad affermare un principio di parità di trattamento, bensì a verificare l’idoneità del livello retributivo a garantire una remunerazione adeguata, con la conseguenza che uno scostamento significativo rispetto ai livelli medi di mercato è elemento idoneo a superare la presunzione di conformità del trattamento contrattuale all’art. 36, Cost.

Nel caso di specie, la differenza media del 14% è stata ritenuta non trascurabile e indicativa di una retribuzione non proporzionata, anche a prescindere dalla considerazione di ulteriori indicatori economici. In tale prospettiva, la Corte ridimensiona le argomentazioni difensive della cooperativa che tendevano a valorizzare elementi estranei alla nozione di retribuzione costituzionale, quali il TFR, il contributo al fondo FASIV o misure di sostegno al reddito, ribadendo che la valutazione dev’essere condotta sulla retribuzione effettivamente disponibile e non su componenti differite o assistenziali, ed evidenziando, altresì, che il parametro della soglia di povertà assoluta non è sufficiente a integrare il requisito della sufficienza, dovendo la retribuzione garantire non solo il minimo vitale, ma una vita libera e dignitosa, in linea con l’evoluzione interpretativa che valorizza anche profili di partecipazione sociale e culturale del lavoratore.

In terzo luogo, la sentenza affronta il tema, particolarmente delicato, della scelta del CCNL come parametro, respingendo le censure della società appellante circa l’inappropriatezza del CCNL Proprietari di Fabbricati e ribadendo che il contratto utilizzato a fini comparativi non deve necessariamente coincidere con quello applicabile in via diretta, essendo sufficiente che appartenga a un settore affine e disciplini mansioni analoghe, criterio che, nel caso concreto, risulta soddisfatto sia per la natura delle attività svolte dal lavoratore, riconducibili alla vigilanza in ambito commerciale, sia per il fatto storico che lo stesso CCNL era stato precedentemente applicato dalla cooperativa, elemento che rafforza la coerenza della scelta operata dal giudice di merito.

Viene, altresì, confermata la correttezza dell’individuazione del livello D1 quale parametro di riferimento in ragione delle mansioni effettivamente svolte, con esclusione del livello A1, ritenuto non adeguato per il diverso contenuto professionale.

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