Pubblico impiego privatizzato: nello ius variandi ha rilievo il solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2025, n. 6264, ha ritenuto che, in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’articolo 2103, cod. civ. (ex aliis, si veda Cassazione n. 22026/2022 e giurisprudenza ivi richiamata) – va esclusa la configurabilità nel caso di specie (in cui è applicabile ratione temporis l’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 150/2009) di un’ipotesi di demansionamento.

 

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