La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2026, n. 1835, ha deciso che il riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, deve distinguersi dalla semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, in quanto, nel primo caso, il lavoratore può disporre liberamente di sé stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, nel secondo caso, invece, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva allegato in modo specifico i periodi di guida, di carico e scarico e i tempi di manutenzione e pulizia del mezzo, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; la Corte d’Appello non aveva però ritenuto di ammettere le prove orali su tali periodi, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività. La Corte di Cassazione ha invece statuito che la prova avrebbe dovuto essere ammessa, poiché le deduzioni del lavoratore erano state ritenute dai giudici di secondo grado comunque sufficientemente specifiche.
Il caso
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto da un autista dipendente da una Società di autotrasporto contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva parzialmente accolto le sue domande economiche, ma respinto la richiesta di compensi per lavoro straordinario. Il lavoratore, licenziato dalla datrice di lavoro, aveva, infatti, reclamato differenze retributive (tredicesima, quattordicesima, TFR, lavoro straordinario) e l’illegittimità del recesso. Il Tribunale di prime cure aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste; la Corte territoriale aveva condannato la Società a ulteriori pagamenti per alcune mensilità e per accessori, ma aveva negato il diritto agli straordinari, ritenendo insufficienti le allegazioni dell’autotrasportatore sugli orari di lavoro.
La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto:
- insufficiente, in caso di orario di lavoro discontinuo, indicare ore di guida, carico, scarico e manutenzione, senza distinguere tra “riposo intermedio”, non computabile nell’orario, e “semplice temporanea inattività”, che rientra, invece, nel lavoro effettivo;
- troppo generiche le 4 ore giornaliere indicate per le operazioni di carico/scarico;
- non ammissibili le prove orali richieste.
Il lavoratore proponeva, quindi, ricorso in Cassazione articolando 3 motivi:
- violazione di legge in materia di onere di allegazione e prova del lavoro straordinario, in quanto la Corte d’Appello non aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali secondo cui, nel lavoro discontinuo, tempi e modalità della prestazione possono essere dimostrati anche tramite presunzioni e che la distinzione tra riposo intermedio e inattività semplice riguarda una qualificazione giuridica e non un onere di allegazione specifica;
- omesso esame di fatti decisivi;
- violazione del principio di non contestazione.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso: la Corte d’Appello ha confuso il piano delle allegazioni con quello della qualificazione giuridica delle pause, richiedendo una distinzione tecnica non esplicitata e comunque non necessaria in fase di allegazione. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nel lavoro discontinuo lo straordinario è configurabile se esiste un orario convenzionalmente fissato superato in concreto oppure se l’attività oltre il limite legale risulta irrazionale e pregiudizievole per la salute; in tali casi, il lavoratore deve allegare e provare modalità e tempi della prestazione, ma non è necessariamente tenuto a classificare tecnicamente ogni periodo di inattività. Al contrario della Corte d’Appello, pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto l’allegazione dei tempi di guida, carico e scarico da parte del lavoratore sufficientemente dettagliata; inoltre, la valutazione di genericità delle 4 ore di carico/scarico è stata ritenuta giudizio di merito anticipato e non corretta verifica dell’ammissibilità delle prove da parte della Corte territoriale.
La Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri 2, e ha rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione dell’onere di allegazione e della prova relativa al lavoro straordinario.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
