La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 gennaio 2026 n. 753, ha stabilito come le ferie annuali retribuite costituiscano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Il caso
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un ex dipendente di una Società contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, relativa al pagamento di somme a lui spettanti, tra cui TFR, differenze retributive e indennità per ferie non godute.
Il Tribunale aveva inizialmente emanato un decreto ingiuntivo per oltre 185.000 euro, poi ridotti dal Tribunale a circa 103mila; la Corte d’Appello aveva, invece, parzialmente riformato la sentenza, disponendo il versamento di 116.000 euro a favore del lavoratore.
Il ricorrente ricorre quindi in Cassazione adducendo 3 motivi: i primi 2 contestano la valutazione sull’onere della prova relativa alle ferie non godute, sostenendo che la maturazione delle 4 settimane annuali è automatica e che non può gravare sul lavoratore la prova positiva della mancata fruizione, trattandosi, al contrario, di una prova negativa; il terzo motivo deduce che la Corte d’Appello non avrebbe considerato elementi documentali rilevanti.
La Cassazione accoglie i primi 2 motivi di ricorso e richiama i principi consolidati in materia di ferie annuali retribuite, considerate un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, strettamente connesso all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione al termine del rapporto. I Supremi giudici sottolineano che è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto al proprio obbligo di consentire e sollecitare l’effettivo godimento delle ferie, anche mediante avvisi chiari e in tempo utile sulle conseguenze della mancata fruizione. Pertanto, anche in base al diritto dell’Unione Europea, la perdita del diritto è possibile solo se l’azienda prova di aver messo realmente il dipendente in condizione di usufruire delle ferie. Di conseguenza, la Corte territoriale ha disatteso tali principi ponendo l’onere della prova sul lavoratore e ha errato nel ritenere non provata la maturazione e mancata fruizione delle ferie nel periodo considerato.
Il terzo motivo, relativo alla presunta mancata considerazione di documenti utili alla determinazione del TFR accantonato nel Fondo di Tesoreria, è considerato inammissibile, non solo perché in sede di legittimità non è consentita una rivisitazione del materiale probatorio, ma anche perché il ricorrente non ha precisato contenuto e modalità di acquisizione dei documenti richiamati.
In conclusione, in relazione ai primi 2 motivi di ricorso la decisione viene rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’indennità per ferie non godute secondo i principi indicati dalla Suprema Corte.
