Il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 potrebbe aver visto coinvolti alcuni lavoratori nelle operazioni elettorali. L’art. 11, Legge n. 53/1990, infatti, riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.
I permessi spettano a chi abbia svolto funzioni di:
- presidente;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo o di partiti politici o gruppi promotori del referendum.
Le operazioni di voto e scrutinio si sono svolte nelle giornate di sabato 21 marzo, domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo. Si ricorda che, nel caso in cui le operazioni di spoglio delle schede si siano prolungate anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte, interessando quindi anche la giornata di martedì 24 marzo, secondo la Corte di Cassazione spetta l’intero giorno di permesso retribuito.
I lavoratori interessati sono onerati di informare il datore di lavoro e di presentare, come giustificativo dell’assenza, copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune o di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico e l’attestato dei giorni trascorsi al seggio.
Per il periodo trascorso al seggio il trattamento economico spettante ai lavoratori è:
- per i giorni lavorativi: la normale retribuzione, come se fossero normalmente in servizio;
- per i giorni festivi e non lavorativi: una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26 o altro divisore previsto dal CCNL) o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.
In tale ultimo caso, la scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, in assenza di disciplina specifica, dev’essere concordata tra le parti o, in caso non si trovi un accordo, scelta dal datore di lavoro.
Si rammenta che i compensi erogati dal datore di lavoro sono imponibili sia a fini fiscali che previdenziali, contrariamente a quelli erogati da un ente pubblico.
