Distribuzione di merci: quando si qualifica come appalto di servizi di trasporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 agosto 2025, n. 22541, ha stabilito che il contratto avente ad oggetto la distribuzione di merci, quando caratterizzato da continuità della prestazione, autonomia organizzativa e assunzione del rischio d’impresa da parte dell’esecutore, corrispettivo unitario e svolgimento di attività ulteriori rispetto al mero trasferimento delle cose, deve qualificarsi come appalto di servizi di trasporto, ai sensi degli artt. 1655, c.c., e 29, D.Lgs. n. 276/2003, e non come contratto di trasporto, ex art. 1678 ss., c.c., con conseguente applicazione del regime di responsabilità solidale del committente.

 

 

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