La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 giugno 2025, n. 17379, ha stabilito che ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, come novellato dall’art. 30, L. n. 122/2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non integra l’ipotesi di trasferimento d’azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto.
Distinzione tra cambio d’appalto e trasferimento d’azienda
di Redazione
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