Cumulo di contratti di lavoro: ferie e indennità vanno calcolate tenendo conto di entrambi i rapporti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’8 ottobre 2026, nella causa C-706/23, ha chiarito che, quando un lavoratore cumula un contratto a tempo pieno e indeterminato con un ulteriore rapporto a tempo parziale e determinato, i diritti economici relativi alle ferie annuali retribuite e alle indennità di mensa devono essere determinati considerando l’attività svolta e le retribuzioni percepite nell’ambito di entrambi i contratti. È, pertanto, contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale che escluda dal calcolo i compensi derivanti dal secondo rapporto, determinando una disparità di trattamento non giustificata da ragioni oggettive.

La controversia trae origine dal ricorso presentato da 14 insegnanti rumeni che, tra il 2019 e il 2022, avevano lavorato presso istituti di istruzione preuniversitaria con contratti a tempo indeterminato e pieno, svolgendo contemporaneamente, presso gli stessi istituti, ulteriori attività a tempo determinato e parziale, retribuite su base oraria. Le prestazioni aggiuntive erano effettuate da settembre a giugno di ciascun anno scolastico. Tuttavia, le somme riconosciute a titolo di ferie annuali retribuite e indennità di mensa erano calcolate esclusivamente sulla base del rapporto principale, senza considerare le ore lavorate e i compensi percepiti attraverso il secondo contratto.

Ritenendo tale esclusione illegittima, gli insegnanti, attraverso la propria organizzazione sindacale, avevano richiesto il riconoscimento delle ulteriori indennità, proporzionate all’attività prestata nell’ambito del rapporto a tempo parziale. Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso nel 2023, ma il datore di lavoro aveva impugnato la decisione. La Corte d’Appello aveva, quindi, sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, chiedendo se fosse compatibile con il diritto europeo una disciplina nazionale che, in presenza di più contratti stipulati con lo stesso lavoratore, limitasse il calcolo dei diritti retributivi al solo rapporto a tempo indeterminato e pieno.

Nell’esaminare la questione, la Corte ha richiamato innanzitutto l’art. 7, Direttiva 2003/88/CE, che riconosce a ogni lavoratore il diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite. Si tratta di un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, tutelato anche dall’art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, al quale non è possibile derogare. Durante le ferie, il dipendente deve percepire una remunerazione paragonabile a quella corrisposta nei periodi di effettiva attività lavorativa, affinché l’esercizio del diritto al riposo non comporti uno svantaggio economico.

La presenza di 2 rapporti di lavoro contemporanei ha, inoltre, indotto i giudici europei a esaminare la disciplina antidiscriminatoria contenuta negli accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato, recepiti rispettivamente dalle Direttive 97/81/CE e 1999/70/CE. Secondo la Corte, il lavoratore che cumula i 2 contratti rientra nell’ambito di applicazione di entrambe le discipline, che vietano trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori comparabili a tempo pieno o indeterminato, salvo che sussistano ragioni oggettive.

Tali garanzie, espressione del principio generale di uguaglianza, non possono essere interpretate restrittivamente e trovano applicazione anche quando i diversi rapporti fanno capo al medesimo dipendente. La Corte ha, inoltre, precisato che l’indennità di mensa, costituendo una componente della retribuzione, rientra tra le condizioni di impiego tutelate dagli accordi quadro.

Nel caso esaminato, l’esclusione delle ore lavorate con il contratto a termine e a tempo parziale dal calcolo delle somme dovute per ferie e mensa determina una disparità di trattamento priva di giustificazione oggettiva. La Corte ha, inoltre, ravvisato un’erronea applicazione del principio del pro rata temporis, che impone di commisurare i diritti economici alla quantità di lavoro effettivamente prestata.

Pertanto, la Corte ha concluso che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, in presenza di contratti di lavoro cumulati, riconosca le indennità considerando esclusivamente il rapporto a tempo pieno e indeterminato. La pronuncia ribadisce, così, che la contemporanea titolarità di più contratti non può determinare la perdita dei diritti economici maturati nell’ambito di uno di essi. Spetterà al giudice nazionale definire la controversia conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte, vincolante anche per gli altri giudici chiamati a pronunciarsi su questioni analoghe.

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