La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26575, ha stabilito che il principio di cui all’art. 1228, c.c., si applica anche al creditore, che risponde del comportamento dei propri ausiliari. Ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, c.c., il giudice deve valutare se le condotte colpose degli ausiliari abbiano contribuito al danno. Questo estende la responsabilità anche al creditore nei rapporti contrattuali. Il danno va, quindi, ripartito considerando tutte le condotte rilevanti.
Il creditore risponde del danno causato dai propri ausiliari
di Redazione
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