Crediti insoddisfatti e attivazione del Fondo di garanzia

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31685, ha stabilito che la Direttiva 80/987/CEE ha come scopo quello di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore; ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato). Mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, Legge n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo «al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso».

Il caso

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un lavoratore contro l’INPS, in relazione alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR maturato durante il rapporto di lavoro con una società, poi ceduto a un’altra società, ex art. 2112, c.c.

Nel 2014 e 2015, nell’ambito della procedura di trasferimento del personale, erano stati stipulati accordi sindacali secondo cui il TFR maturato presso la cedente doveva restare esclusivamente a suo carico, escludendo la solidarietà della cessionaria. Successivamente la società cedente era fallita e il credito del lavoratore per TFR era stato ammesso al passivo.

La Corte d’Appello di Palermo, riformando il giudizio di primo grado, aveva respinto la domanda nei confronti dell’INPS, ritenendo che il Fondo di garanzia non dovesse intervenire, poiché il TFR era divenuto esigibile non al momento del fallimento della cedente, ma alla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria, che non era insolvente.

Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione:

  • lamentando la violazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, Legge n. 428/1990 e degli artt. 3 e 5, Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la deroga consentita dall’accordo sindacale dovesse ritenersi valida anche se la procedura concorsuale fosse iniziata dopo la stipula dell’accordo, purché entro un arco temporale ragionevole tale da mantenere un collegamento funzionale tra trasferimento e fallimento;
  • chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per chiarire l’interpretazione della Direttiva in tema di deroghe ai diritti dei lavoratori nei trasferimenti d’impresa.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ritenendo evidente che, visto il fallimento della cedente, il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito con la cessionaria. Pertanto, poiché il TFR diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto, il soggetto il cui stato di insolvenza rileva ai fini dell’intervento del Fondo è esclusivamente il datore presso cui il rapporto si risolve. Infatti, consolidata giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui il Fondo di Garanzia interviene solo quando l’insolvenza riguarda il datore di lavoro con cui il rapporto era in essere alla maturazione dell’obbligazione.

Gli Ermellini, inoltre, hanno precisato che il credito ammesso al passivo della cedente non rileva per l’attivazione del Fondo, poiché quest’ultimo tutela un diritto previdenziale verso l’INPS, autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Pertanto, la problematica legata all’accordo sindacale non è decisiva, perché, in assenza della condizione primaria dell’insolvenza del datore al momento in cui il TFR diventa esigibile, ogni deroga convenzionale resta irrilevante.

La Corte ha sottolineato come accogliere l’interpretazione del ricorrente distorcerebbe la finalità istituzionale del Fondo, perché verrebbe esteso anche a casi in cui il TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato al nuovo datore.

La Cassazione ha ritenuto irrilevante anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Infatti, secondo propri precedenti giurisprudenziali, le tutele previste dalla Direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti d’impresa e dalla Direttiva 80/987/CEE sull’insolvenza dei datori di lavoro hanno ambiti alternativi. I presupposti per l’attivazione del Fondo dipendono unicamente dalla normativa sulla garanzia dei crediti in caso di insolvenza.

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