Collocamento obbligatorio esteso a vittime di cedimenti stradali e loro familiari

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025 la L. 63 del 15 aprile 2025, relativa ai benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

L’articolo 5 prevede l’estensione delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, L. 407/1998, a:

  • il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi in oggetto nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi della L. 76/2016;
  • i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l’evento;
  • chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi stessi.

In base all’articolo 1, comma 2, L. 407/1998:

  • i suddetti soggetto godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
  • alle assunzioni non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, L. 68/1999.

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