Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 374 del 18 settembre 2025, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazioni alle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, previste dall’articolo 10, Legge n. 113/1985, in seguito alla variazione dell’indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025, che è stata pari a +7,6% (coefficiente 1,076).
Pertanto:
- in caso di mancata comunicazione all’ITL delle caratteristiche dei centralini telefonici e dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione, la sanzione amministrativa pecuniaria può andare da 157,10 a 3.141,75 euro, mentre prima era compresa tra 146 e 2.919,84 euro;
- in caso di mancata assunzione di centralinisti non vendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da da 31,39 a 125,28 euro, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto, mentre prima era compresa tra 29,17 e 116,43 euro.
