La massima
L’art. 9, Legge n. 300/1970 attribuisce i diritti di controllo e di promozione delle misure di tutela della salute esclusivamente ai lavoratori e alle loro rappresentanze endoaziendali, comprese RSA e RSU, restando esclusa la legittimazione autonoma delle organizzazioni sindacali territoriali in quanto tali, anche se dotate di iscritti nell’azienda. La violazione degli obblighi di informazione e confronto previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva può fondare una presunzione di antisindacalità ai sensi dell’art. 28, St. Lav., ma tale carattere è escluso ove risulti accertato che, in presenza di eccezionali e giustificate contingenze – quali l’emergenza pandemica da COVID-19 – gli interessi sindacali alla partecipazione siano stati in concreto assicurati mediante modalità atipiche ed estemporanee, oggettivamente idonee a realizzare, nel possibile, le finalità sostanziali delle norme violate. Nel caso di specie, pertanto, viene esclusa l’antisindacalità della condotta datoriale se, alla luce delle fasi convulse dell’emergenza pandemica, l’interlocuzione sindacale non si è prodotta attraverso le forme previste dal CCNL, ma ha raggiunto il suo scopo grazie all’utilizzo della piattaforma di messaggistica Whatsapp.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un sindacato contro un’Agenzia di Tutela della Salute riguardo alla presunta antisindacalità della condotta dell’ente durante la fase iniziale della pandemia da COVID-19, per aver violato gli obblighi di informazione e confronto previsti dagli artt. 4 e 5, CCNL Comparto sanità, e dall’art. 9, St. Lav., impedendo così una partecipazione adeguata alle decisioni in materia di salute e sicurezza.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso, sostenendo che, durante le prime fasi della pandemia, l’emergenza sanitaria e l’assenza di dati scientifici chiari rendevano impraticabili le forme tipiche di relazione sindacale e che ATS aveva comunque mantenuto un contatto costante, seppur informale, con i rappresentanti dei sindacati, anche tramite messaggi diretti.
Gli Ermellini confermano la ricostruzione della Corte territoriale, evidenziando che l’art. 9, St. Lav., riconosce i diritti di controllo e promozione in materia di sicurezza direttamente ai lavoratori o alle loro rappresentanze interne, come RSA o RSU, e non legittima automaticamente le organizzazioni sindacali territoriali a esercitare tali prerogative, salvo specifiche deleghe. Pertanto, il sindacato non può invocare tale norma solo in virtù dell’iscrizione dei lavoratori, poiché essa è volta a promuovere la partecipazione diretta di chi opera materialmente nell’ambiente di lavoro.
Sotto il profilo della contrattazione collettiva, la Corte riconosce che il CCNL attribuisce ai sindacati un diritto all’informazione e al confronto in materia di sicurezza, che, in base alle verifiche svolte nei gradi di merito, sono state garantite dall’ATS, sebbene attraverso modalità eccezionali e non conformi agli schemi formali del contratto, a causa del contesto pandemico, che impediva il normale svolgimento delle relazioni sindacali. Il fatto che l’ATS abbia mantenuto rapporti diretti e continui con il sindacato esclude la condotta antisindacale. L’antisindacalità di una condotta, infatti, si verifica quando vi sia stata una sostanziale lesione delle prerogative sindacali.
Nel caso di specie gli scopi delle norme sono stati realizzati, anche se con modalità atipiche imposte da circostanze eccezionali.
La Cassazione, pertanto, ritiene che le modalità informali di confronto utilizzate durante la fase iniziale della pandemia fossero oggettivamente idonee, nelle condizioni date, ad assicurare i fini essenziali della partecipazione sindacale, pur non rispettando le forme previste dal CCNL.
Pertanto, viene confermata l’insussistenza della condotta antisindacale, ribadendo anche come la valutazione delle circostanze di fatto compiuta dalla Corte d’Appello non possa essere rivista in Cassazione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
