CCNL Radiotelevisione Emittenti private locali: le novità del rinnovo

Aeranti-Corallo e Cisal Terziario, assistita da Cisal, in data 20 gennaio 2026 hanno rinnovato la parte economica del CCNL per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali; in data 16 febbraio 2026 hanno completato il rinnovo con la disciplina degli istituti normativi.

Tra le principali novità del rinnovo si segnala:

  • aumento dei minimi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2026, 1° febbraio 2027 e 1° febbraio 2028;
  • a copertura del periodo di vacanza contrattuale è previsto il riconoscimento di un importo una tantum, da erogarsi in 3 tranches:
    – febbraio 2026;
    – febbraio 2027;
    – febbraio 2028.
    L’una tantum dev’essere riproporzionata in caso di part-time e anche in caso di assunzione di un lavoratore nel periodo di carenza contrattuale;
  • per quanto riguarda la classificazione del personale, vengono rimodulate le declaratorie dei diversi livelli previste dal CCNL;
  • i lavoratori affetti da patologie gravi o oncologiche che comportino terapie salvavita, hanno diritto all’estensione del periodo di comporto di ulteriori 90 giorni;
  • il lavoro straordinario sarà ammesso nel limite del 20% dell’orario settimanale a fronte di giustificate ed effettive esigenze tecnico-produttive e organizzative; sono confermate le maggiorazioni già previste dal precedente contratto;
  • in relazione al lavoro festivo, viene stabilito il riconoscimento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria, se svolto nel periodo diurno, e del 20% della retribuzione oraria, se svolto nel periodo notturno;
  • sono introdotte 32 ore annue di permessi ex festività, sostitutive delle festività civili e religiose soppresse, da riproporzionare in presenza di orari di lavoro part-time e da poter fruire anche in modo frazionato;
  • viene disciplinato il contratto di apprendistato secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015. Nello specifico, viene previsto che la durata del contratto sarà pari a 36 mesi con riferimento ai livelli 1, 2, 3 e 4. La durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi per i giovani in possesso di titolo di studio, laurea o attestato di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato o Scuole di addestramento professionale regionale o da enti ed istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che tali titoli siano attinenti e direttamente riconducibili all’attività esplicata nel contratto di apprendistato.

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