CCNL Oreficeria industria: il rinnovo del 10 febbraio 2026

In data 10 febbraio 2026 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Oreficeria industria a firma di Federorafi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

Le principali novità riguardano:

  • aumenti retributivi con decorrenza 1° ottobre 2026, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028;
  • welfare contrattuale: a decorrere dall’anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa nell’Accordo stesso, del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Dall’anno 2028 l’importo annuale sarà innalzato a 220 euro;
  • dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, stabilendo:
    – compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale);
    – una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo;
    – una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo almeno 8 ore consecutive di riposo;
  • dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:
    – 50,33 euro per trasferta intera;
    – 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
    – 24,35 euro per il pernottamento;
  • in merito al tempo viaggio, per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro è corrisposto ai lavoratori, con l’esclusione del personale direttivo, un compenso pari al 55% della normale retribuzione;
  • dal 1° gennaio 2027 per lavoratori con disabilità certificata e documentata ai sensi della legge al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
    – ulteriori 30 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
    – ulteriori 45 giorni di calendario per anzianità di servizio dai 6 anni e fino ai 10 anni compiuti;
    – ulteriori 60 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 10 anni;
  • sono individuate le specifiche causali che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015, tra cui:
    – assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
    – assunzione di lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata;
    – attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento;
    – attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
    – esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi.
    Dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo di tali causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra.

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