La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 gennaio 2026, n. 698, ha stabilito che il rapporto dei medici convenzionati con il SSN, ancorché caratterizzato da collaborazione coordinata e continuativa e regolato da accordi collettivi, mantiene natura libero-professionale parasubordinata e non integra un rapporto di lavoro subordinato né consente di individuare un “datore di lavoro” in senso proprio. Ne consegue che la tutela speciale contro la condotta antisindacale, prevista dall’art. 28, Legge n. 300/1970, tipica del lavoro subordinato, non è estensibile alle organizzazioni sindacali dei medici convenzionati, restando per queste esperibili gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, anche cautelare. Tale esclusione non viola i principi costituzionali di libertà sindacale, eguaglianza e diritto di difesa, né può essere superata dall’applicazione analogica della disciplina del lavoro subordinato o dall’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, espressamente inapplicabile alle Pubbliche Amministrazioni.
Il caso
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di CISL Medici Puglia contro la Regione Puglia, relativo alla presunta condotta antisindacale tenuta da quest’ultima durante le trattative per l’applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro del 31 marzo 2020 per gli specialisti ambulatoriali. CISL Medici riteneva che la Regione avesse introdotto illegittimamente un’ipotesi sanzionatoria di revoca dell’incarico non prevista dall’ACN e altre violazioni, tenendo una condotta antisindacale, e chiedeva fosse applicato l’art. 28, St. Lav.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda per difetto di legittimazione, affermando che tale rimedio è riservato ai rapporti di lavoro subordinato e non può essere esteso ai medici convenzionati, qualificati dalla legge come lavoratori autonomi parasubordinati.
Il sindacato dei medici ha proposto ricorso in Cassazione, ribadendo la violazione dell’art. 28, St. Lav., di norme costituzionali e sovranazionali, e dell’ACN, sostenendo che i medici convenzionati, tecnicamente autonomi, in realtà sarebbero sottoposti a poteri direttivi e disciplinari tali da assimilarli ai lavoratori subordinati, rendendo quindi invocabile il procedimento speciale per la repressione della condotta antisindacale.
Tale impostazione viene respinta dai Supremi giudici, che richiamano consolidati precedenti giurisprudenziali: il rapporto dei medici convenzionati, pur sottoposto a regole anche stringenti, è un rapporto libero‑professionale non assimilabile a lavoro subordinato. Con l’art. 48, Legge n. 833/1978, e l’art. 8, D.Lgs. n. 502/1992, il Legislatore ha volutamente collocato i medici convenzionati al di fuori del pubblico impiego, impedendo che la contrattazione collettiva possa produrre effetti che trasformino la natura del rapporto. Gli Ermellini, in precedenti pronunce, avevano escluso l’applicazione si medici convenzionati di istituti tipici del lavoro subordinato (tutele ex art. 2087, c.c.; previsioni dell’art. 2126, c.c.; norme sul congedo straordinario per motivi familiari), proprio perché la distinzione rispetto al lavoro dipendente è netta.
In relazione all’impossibilità di interpretare estensivamente l’art. 28, St. Lav. si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, in base ai principi costituzionali e della CEDU, ha stabilito che l’esclusione per i lavoratori autonomi non viola né l’art. 3 né l’art. 39 Cost., in quanto giustificata dalla diversità delle situazioni disciplinate.
Pertanto, i Supremi giudici rigettano integralmente il ricorso, confermando che l’art. 28, Legge n. 300/1970, non può essere applicato in assenza di un datore di lavoro in senso tecnico, poiché tale figura che è elemento costitutivo del procedimento antisindacale, che non può essere ravvisata nel rapporto convenzionale tra medici e Pubblica Amministrazione. La Corte respinge anche il tentativo di richiamare l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 sull’etero‑organizzazione, poiché la norma stessa, al comma 4, ne esclude l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
