Riforma della disabilità: le novità dopo il D.L. n. 19/2026

L’INPS, con messaggio n. 635 del 23 febbraio 2026, ha offerto indicazioni in merito al completamento della fase sperimentale e dell’entrata a regime della riforma della disabilità, disposta dal D.L. n. 62/2024, illustrando le novità introdotte dall’art. 7, D.L. n. 19/2026.

L’art. 7, comma 1, D.L. n. 19/2026, prevede, dal 1° marzo 2026, l’estensione a ulteriori 40 Province (indicate nell’Allegato n. 1) dell’attività di sperimentazione di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 62/2024.

In particolare, viene chiarito che il regolamento adottato con D.I. n. 94/2025 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro per le disabilità, relativo alla definizione dei criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, trova applicazione in tutti i territori soggetti alla sperimentazione, comprese le nuove 40 Province, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 12, comma 1, D.L. n. 62/2024.

L’art. 7, comma 3, lett. a), D.L. n. 19/2026, interviene sull’art. 9, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 62/2024, modificando la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (UVB), prevedendo che dal 20 febbraio 2026:

  • le UVB possono essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini;
  • nel caso non sia disponibile un medico con le suddette specializzazioni, l’INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
  • per le UVB per la valutazione dei minori, oltre alle modifiche suddette, è previsto che almeno uno dei medici della Commissione sia in possesso di una specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o di specializzazioni equipollenti o affini, o di una specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona. Tale medico può partecipare alle UVB anche a distanza mediante video-collegamento.

L’art. 7, comma 3, lett. b), D.L. n. 19/2026, modificando l’art. 15, D.Lgs. n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall’INPS. Pertanto, il certificato attestante la condizione di disabilità è trasmesso dall’Istituto agli ambiti territoriali sociali o agli Enti di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato.

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