Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 31 marzo 2026, ha offerto indicazioni sull’ambito applicativo della misura di tutela del reddito per lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, in base alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025, al D.L. n. 109/2018.
La norma prevede 2 possibili ipotesi, alternative tra loro, di proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività:
- la prima pone l’accento sulla continuità dell’attività aziendale, chiedendo che in sede di accordo governativo venga presentato un piano che prevede «concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale»;
- la seconda richiede «concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale», prevedendo la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, qualora l’azienda abbia cessato o cessi la propria l’attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale “consistente”, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.
Pertanto, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.
