Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità: indicazioni INPS

L’INPS, con messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, ha offerto indicazioni sulle novità introdotte dall’art. 1, comma 176, Legge n. 199/2025, in parziale modifica all’art. 8, D.Lgs. n. 22/2025, che disciplina l’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI, il quale può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La novella normativa elimina il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, introducendo il comma 3-bis, che prevede l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, in 2 rate:

  1. la prima, pari al 70% dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
  2. la seconda, pari al residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, se il richiedente a cui sia stata erogata la prima rata:

  • diventa titolare di pensione diretta, non sarà erogata la seconda rata;
  • presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, deve scegliere una delle 2 prestazioni;
  • si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato (eccetto il caso in cui il rapporto sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, non sarà erogata la seconda rata e dovrà e restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

L’Istituto precisa che le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità riguardano le domande di prestazione presentate dal 1° gennaio 2026.

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