Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazioni di esodo: adeguati i requisiti pensionistici

L’INPS, con messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, ha comunicato che, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione “in via prospettica”, come individuati dall’art. 1, commi 180 e 181 e 185-190, Legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall’ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall’art. 12, comma 12-ter, D.L. n. 78/2010.

L’Istituto ricorda che:

  • il D.D. dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro 19 dicembre 2025, “Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento speranza di vita”, ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a 3 mesi;
  • l’art. 1, comma 185, Legge n. 199/2025, ha previsto che l’incremento si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e nella misura intera di 3 mesi per l’anno 2028.
  • il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell’Economia, la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26/2025 sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito dello scenario demografico ISTAT – mediano base 2024, con le Tabelle relative ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nei prossimi decenni.

Pertanto, le Strutture territoriali, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione in oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.

In proposito, le Strutture territoriali devono segnalare al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le prestazioni di cui all’art. 4, Legge n. 92/2012, e quanto verificato dalle medesime Strutture al momento della liquidazione della prestazione.

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