Ricongiunzione tra Gestione separata ed enti privati di previdenza obbligatoria

La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 introduce una novità di grande impatto, aggiornando le regole sulla ricongiunzione contributiva. Il documento chiarisce la possibilità di ricongiungere i contributi tra la Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995) e gli Enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996).

Fino a novembre 2025, secondo l’orientamento amministrativo dell’INPS, non era possibile ricongiungere la Gestione separata con altre Gestioni previdenziali. Il 21 novembre 2025, con un comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, era stata diffusa la notizia del recepimento dell’orientamento giurisprudenziale, che, a partire dalla sentenza n. 26039/2019 della Corte di Cassazione, successivamente confermata da ulteriori pronunce, ha riconosciuto il diritto alla ricongiunzione dei contributi:

  • verso la Gestione separata INPS da altre Gestioni previdenziali (in entrata);
  • dalla Gestione separata INPS verso altre Gestioni, comprese le Casse professionali (in uscita).

Con la circolare in esame, l’INPS fornisce necessari chiarimenti operativi, precisando che, dalla data di pubblicazione del documento, è possibile effettuare la ricongiunzione ai sensi della Legge n. 45/1990, sia in uscita, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della determinazione dell’importo da trasferire, sia in entrata verso la Gestione separata.

La circolare si sofferma principalmente sulla regolamentazione della ricongiunzione verso la Gestione separata, considerando che la ricongiunzione verso gli enti privati è disciplinata dai regolamenti dei singoli enti e, pertanto, non rientra nelle competenze dell’INPS.

È opportuno ricordare che la Gestione separata è integralmente regolata dal sistema di calcolo contributivo, che non può in nessun modo essere modificato. Proprio in ragione di tale natura esclusivamente contributiva, la platea dei lavoratori che può richiedere la ricongiunzione prevede alcune esclusioni. La domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali. Per tale motivo, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata i contributi versati agli Enti privati qualora il richiedente sia titolare di contribuzione antecedente al 1° aprile 1996, data di inizio dell’obbligo contributivo per la Gestione separata.

Restano esclusi dalla ricongiunzione anche quei contributi che abbiano già dato luogo a un trattamento pensionistico, in quanto non più disponibili.

L’art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990, disciplina la ricongiunzione secondo il metodo della riserva matematica, collegato al calcolo pensionistico retributivo. Successivamente, con l’introduzione del sistema pensionistico contributivo a opera del D.Lgs. n. 184/1997, è stato previsto un nuovo metodo di calcolo, c.d. a “percentuale”, inizialmente applicabile ai soli riscatti. La circolare ripercorre l’evoluzione normativa che ha condotto all’estensione del metodo di calcolo a percentuale e alla ricongiunzione verso la Gestione separata. In particolare, viene richiamato il D.L. n. 78/2010, che ha regolamentato l’applicazione del calcolo a percentuale anche per le ricongiunzioni previste dall’art. 1, Legge n. 29/1979 e, per analogia, anche per quelle disciplinate dalla Legge n. 45/1990, in considerazione della sostanziale omogeneità delle 2 discipline.

Nel dettaglio, il meccanismo di calcolo a percentuale si fonda su 2 parametri per la determinazione dell’onere:

  1. l’aliquota contributiva vigente nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda, prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, attualmente pari al 33%;
  2. la retribuzione di riferimento, individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi antecedenti rispetto alla data di presentazione della domanda.

In considerazione della retribuzione di riferimento, occorre precisare che l’importo è determinato includendo anche le retribuzioni relative ai periodi oggetto di ricongiunzione, qualora ricadano nei 12 mesi precedenti alla domanda, seppur versate presso altra Gestione pensionistica.

Ai fini del calcolo, viene assunta come retribuzione imponibile l’importo minimo previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, anche qualora il reddito effettivamente percepito nei 12 mesi precedenti sia inferiore a tale soglia (per il 2026 pari a 18.808 euro).

La retribuzione di riferimento è, inoltre, soggetta al massimale previsto per la Gestione separata (per il 2026 pari a 122.295 euro); pertanto, l’onere di ricongiunzione non può essere calcolato oltre tale limite.

L’onere è determinato come prodotto tra la retribuzione di riferimento e l’aliquota contributiva, dal quale viene sottratto l’ammontare dei contributi trasferiti dalla Gestione di provenienza.

I contributi trasferiti sono determinati ai sensi dell’art. 2, Legge n. 45/1990, secondo la quale: «la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento».

La circolare precisa, infine, le modalità di considerazione dei contributi trasferiti, distinguendo tra efficacia ai fini del diritto ed efficacia ai fini della misura della pensione.

Ai fini del diritto, i contributi sono considerati nella loro collocazione temporale originaria e acquisiti con efficacia retroattiva. I periodi ricongiunti mantengono la durata temporale riconosciuta presso la Gestione di provenienza, senza verifica del rispetto del minimale annuo eventualmente previsto, che potrebbe comportare una riduzione dei mesi accreditabili. Resta ferma la prassi secondo cui i periodi sono registrati a decorrenza dall’inizio dell’anno di riferimento.

A titolo esemplificativo, qualora un lavoratore abbia versato 6 mesi di contributi da marzo ad agosto 2010, i periodi trasferiti saranno collocati da gennaio a giugno 2010.

Se, ai fini del diritto, i contributi operano con efficacia retroattiva, ai fini della misura il relativo montante contributivo viene rivalutato dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma la regolamentazione già vigente, ivi compresa la possibilità di rateizzare l’onere dovuto, maggiorato degli interessi annui previsti, per un numero massimo di rate pari alla metà delle mensilità oggetto di ricongiunzione.

L’estensione della possibilità di ricongiungere anche tali contributi assume particolare rilievo, in quanto consente a numerosi professionisti – che prima dell’iscrizione alla Cassa professionale avessero maturato contribuzione presso la Gestione separata INPS – di anticipare l’accesso al pensionamento.

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