Aliquote di rendimento per quote retributive di pensione liquidate da CPDEL, CPS, CPI e CPUG

L’INPS, con messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, ha offerto chiarimenti sull’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla Legge n. 213/2023, per il calcolo delle quote retributive di pensione (quote A e B) per i trattamenti pensionistici liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore degli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG con anzianità contributive inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 (art. 1, commi 157-161, Legge n. 213/2023), in seguito ad approfondimenti normativi, condivisi con il Ministero del Lavoro, derivanti anche dall’analisi dei ricorsi amministrativi.

Viene precisato che le suddette aliquote di rendimento si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci; non si applicano, invece, alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione. In tal senso, le dimissioni rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento in oggetto.

Ciò che rileva è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia:

  • nel caso di trattamento pensionistico anticipato si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023;
  • nel caso di pensione di vecchiaia si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A, Legge n. 965/1965, e della tabella A, Legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG.

Il messaggio, quindi, conferma le indicazioni fornite con la circolare n. 78/2024 e, per le parti compatibili con quanto sopra riportato, le indicazioni di cui alla circolare n. 53/2025 e al messaggio n. 2491/2025.

Nello specifico, poiché le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II, Legge n. 213/2023, non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, viene confermato che le medesime non si applicano ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori precoci, il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011.

Pertanto, alla luce di quanto indicato, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A, Legge n. 965/1965, e della tabella A, Legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con l’annotazione: “insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione”.

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