Vizio di tardività della contestazione disciplinare: necessaria una definizione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2017, n. 10159, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, la questione circa la natura del vizio del licenziamento illegittimo per tardività della contestazione disciplinare. A fronte delle modifiche intervenute nella disciplina dell’articolo 18 St.Lav., si rende necessario definire la natura del vizio di tardività, al fine di stabilire se, al pari dell’ipotesi di fatto inesistente, operi la tutela reintegratoria ex comma 4 o se si tratti solo di un elemento costitutivo del diritto di recesso, rientrando dunque nella previsione “altre ipotesi” di cui all’articolo 18, comma 5, che dispone la sola tutela risarcitoria.

 

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