La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 ottobre 2017, n. 25650, ha stabilito che le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 5, L. 300/1970, nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.
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