Violazione patto di non concorrenza: criteri di verifica

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 agosto 2016, n. 17239, ha ritenuto che, per verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto, non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con un’impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto: ne consegue che, ai fini della violazione del patto, non risulta necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, risultando invece sufficiente a integrarla una mera attività di promozione per conto dell’impresa terza non formalizzata in un contratto.

 

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