Il Ministero del lavoro, con nota n. 809 del 20 gennaio 2025, ha precisato che per gli Enti del Terzo settore che hanno una pluralità di sedi operative territorialmente distanti è possibile istituire i registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero, altrimenti, mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.
Vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore
di Redazione
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