Vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore

Il Ministero del lavoro, con nota n. 809 del 20 gennaio 2025, ha precisato che per gli Enti del Terzo settore che hanno una pluralità di sedi operative territorialmente distanti è possibile istituire i registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero, altrimenti, mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.

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