Videosorveglianza: necessario accordo con sindacati o autorizzazione ITL

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 17 dicembre 2019, n. 50919, ha stabilito che il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza, se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro provinciale. Si tratta di passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. Il comportamento contrario, inoltre, non è sanabile ex post raccogliendo il consenso dei lavoratori in azienda, vista la posizione di sicura soggezione che questi hanno nei confronti dell’azienda datrice del loro posto di lavoro.

 

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