Videosorveglianza lavoratore domestico: necessario il consenso

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1004 dell’8 febbraio 2017, ha precisato che l’esclusione del lavoro domestico dall’applicabilità dell’articolo 4, L. 300/1970, non sottrae al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.Lgs. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati. Pertanto nell’ambito domestico il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, incontra i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza, e in particolare quanto previsto dall’articolo 115, D.Lgs. 196/2003.

 

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