Videosorveglianza: eventuali dati sull’attività lavorativa non utilizzabili per provare l’inadempimento contrattuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 novembre 2021, n. 32760, ha stabilito che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi il datore di lavoro può installare impianti e apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi all’attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi.

Ne consegue che, nella specie, i dati acquisiti dal datore di lavoro nell’ambito dei suddetti controlli difensivi nei confronti di un dipendente che aveva fatto un uso improprio del terminale assegnatogli per motivi di servizio, avendo dallo stesso effettuato una serie rilevante di collegamenti a siti internet a carattere prevalentemente ludico e commerciale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, non potevano essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore.

 

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