Validità del patto di non concorrenza: verifica del valore del corrispettivo pattuito

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424, ha stabilito che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346, cod. civ.; va verificato, ai sensi dell’articolo 2125, cod. civ., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto all’eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale. Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346, cod. civ., e, quindi, dev’essere determinato o determinabile.

 

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