Utilizzo personale del permesso sindacale: licenziamento legittimo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 4943, ha deciso che il dipendente che richiede un permesso per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi sindacali di cui è membro, ma poi, di fatto, fa un uso personale del tempo concesso, può essere licenziato, in quanto l’assenza dal lavoro si qualifica come mancato svolgimento della prestazione per fatto imputabile al lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro può svolgere controlli circa le modalità di effettiva fruizione del permesso.

 

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