Gli utili da partecipazione a società di capitali non costituiscono base imponibile Inps

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 agosto 2019, n. 21540, ha stabilito che il lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione previdenziale, in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, non deve parametrare il proprio obbligo contributivo tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, dal momento che, secondo il Tuir, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale e, dunque, non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps.

 

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