L’uso aziendale rientra nelle fonti sociali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 novembre 2016, n. 23351, ha stabilito che l’uso aziendale appartiene al novero delle c.d. fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi sia il regolamento d’azienda – definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda. L’uso aziendale pertanto agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale; ne consegue che le fonti collettive, nazionali e aziendali, sono legittimate a disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito, non applicandosi né l’articolo 1340 cod. civ. – (che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso nel contratto) – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – (con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati) – né, comunque, l’articolo 2077 cod. civ., comma 2.

 

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