Tutele di malattia per i lavoratori dello spettacolo: i chiarimenti INPS

L’INPS, con circolare n. 132 del 10 settembre 2021, ha fornito importanti indicazioni e chiarimenti in ordine alle novità relative alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), recentemente introdotte con l’art. 66 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021.

Innanzitutto, si precisa che nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in argomento, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

  • i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione di malattia;
  • i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Riguardo alla prestazione di malattia, il comma 1 dell’articolo 66 del DL n. 73/2021 prevede che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo abbiano diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.

Pertanto, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

 

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