La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 novembre 2015, n.24157, ha deciso che, posto che l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, così come riformato dalla L. n.92/12, prevede la tutela reintegratoria – e non la diversa tutela indennitaria – anche “negli altri casi previsti dalla legge”, il licenziamento intimato al pubblico impiego, in violazione dell’art.55-bis, co.4, D.Lgs. n.165/01, rientra nelle ipotesi di nullità previste dalla legge e, pertanto, troverà applicazione la tutela reintegratoria ex art.18 Statuto dei Lavoratori.
