Tribunale Ravenna: nuovo art.2103 cod.civ. non applicabile retroattivamente

Il Tribunale di Ravenna, con pronuncia del 22 settembre, ha ritenuto che l’art.2103 cod.civ. in tema di variazione delle mansioni, così come modificato dal D.Lgs. n.81/15, non sia applicabile retroattivamente. Inoltre, non prevedendo la norma disposizioni di diritto intertemporale, i fatti iniziati prima del 25 giugno, data di entrata in vigore della norma, e proseguiti oltre, sono soggetti alla previgente normativa.

Si segnala che questa sentenza si pone in contrasto con la decisione del Tribunale di Roma 30 settembre 2015 in merito al medesimo tema.

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