La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 maggio 2024, n. 15222, ha stabilito che il trattamento pensionistico integrativo posto a carico dei Fondi complementari ha natura “previdenziale” e, pertanto, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al “diritto a pensione” (da intendersi quale diritto all’“esatta misura della pensione”), invece non prescrittibile.
Trattamento pensionistico integrativo: la prescrizione non è riferibile al diritto a pensione
di Redazione
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