L’Inps, con circolare n.185 del 18 novembre, ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, per garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex Ipost, l’ex Inpdap e l’ex Enpals.
in particolare l’Istituto ha segnalato che, in caso di morte di assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti sorge il diritto alla pensione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero, avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione (pensione di reversibilità);
- che il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n.780 contributi settimanali ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n.260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n.156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso (pensione indiretta).
