Trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia: i chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017, ha sostituito quanto previsto dalla propria circolare n. 2/2013, paragrafo 3.3, in tema di abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia (avvenuto a far data dal 1° gennaio 2017), poiché, a seguito di chiarimenti ministeriali, è emerso come, raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31 dicembre 2016. Pertanto le istanze di accesso al trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia possono essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.

 

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