La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2024, n. 4350, ha stabilito che nel caso in cui nel rapporto part time il lavoratore esegua continuativamente la prestazione in un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno ne determina la trasformazione in un rapporto di lavoro full–time “per fatti concludenti” nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
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