La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2024, n. 4350, ha stabilito che nel caso in cui nel rapporto part time il lavoratore esegua continuativamente la prestazione in un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno ne determina la trasformazione in un rapporto di lavoro full–time “per fatti concludenti” nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Trasformazione a tempo pieno del part timer che di fatto lavora per l’intero orario
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
