Trasformazione part-time in full-time nei contratti di solidarietà

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello dell’11 aprile 2016, n.14, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla possibilità, in costanza di contratto di solidarietà, di trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

Tenuto conto del quadro regolatorio sulla materia, secondo il Ministero eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Pertanto, in riferimento al quesito posto, appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.

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