Trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale riconducibile a esigenze tecniche

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27345, ha ritenuto che sia nel lavoro privato sia nel pubblico impiego privatizzato il trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva/dell’amministrazione, vada ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

 

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