Trasferimento d’azienda: gestione dell’anzianità maturata presso il cedente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 agosto 2021, n. 22834, ha stabilito che, nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell’azienda ceduta, dell’anzianità maturata presso il cedente, non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario. Trattasi di un’interpretazione pienamente rispettosa del diritto dell’Unione perché anche la Corte di Giustizia, nell’interpretare la Direttiva 77/187/CE, ha precisato che quest’ultima ha il solo scopo di impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento non subiscano un peggioramento retributivo sostanziale e “non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d’impresa”.

 

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